
Le nostre cassette postali sono quotidianamente invase da volantini, opuscoli, dépliant pubblicitari, che spesso vengono gettati a terra, rovinando il decoro di androni e scale dei palazzi. Talvolta, le decine di volantini pubblicitari che intasano la cassetta della posta rende difficile separare la posta gradita da quella non gradita, con il rischio di cestinare comunicazioni importanti.
Come ci possiamo difendere? Il volantinaggio è un’attività pienamente lecita, tutelata dalle norme che proteggono l’iniziativa economica dei privati e non soggetta a restrizioni di sorta. I singoli Comuni non possono, pertanto, vietare del tutto la distribuzione di materiale pubblicitario porta a porta. Con la recente sentenza numero 742 del 15 giugno 2017, il TAR Piemonte ha precisato che tale attività è libera e non può essere oggetto di limitazioni, impedimenti o costrizioni da parte delle amministrazioni comunali, in quanto tali provvedimenti violerebbero i diritti costituzionali di libertà dell’iniziativa economica. Il volantinaggio, fondamentalmente, non crea disagi tali da rendere necessarie limitazioni e costrizioni nell’interesse della collettività.
Non possono essere introdotte norme per limitare la pubblicità nella cassetta della posta, ma possono essere sanzionati i singoli abusi delle imprese che intasano le buche delle lettere e sporcano le strade con materiale cartaceo, peggiorando il decoro e la vivibilità urbana.
I Comuni hanno, quindi, il diritto di esercitare sul territorio i propri poteri di vigilanza per prevenire gli effetti spiacevoli del volantinaggio senza controllo, e sanzionare i singoli abusi, colpendo i diretti responsabili e le società per cui distribuiscono volantini pubblicitari.
Il cartello No Pubblicità ha valore legale?
Gli eventuali cartelli «No Pubblicità» o «No Volantini» affissi dai proprietari delle cassette delle lettere e rivolti a chiunque distribuisca materiale pubblicitario costituiscono una dichiarazione con effetti giuridici vincolanti. Chi viola tali cartelli può essere querelato per violazione della privacy e per molestia e disturbo delle persone, e l’accaduto può essere segnalato al Garante della Privacy.
