Introdotto della legge 220/2012, l’art. 1138 c. 5 c.c. ammette che si possano detenere animali domestici presso la propria abitazione. Con la riforma del regolamento di condominio, non è possibile vietare alle famiglie di possedere animali domestici. Pertanto, qualora nel regolamento condominiale sia presente un simile divieto, non ha più alcuna validità.
Il diritto di possedere animali domestici nella propria abitazione include naturalmente il diritto di farli accedere agli spazi condominiali comuni, come cortili scale ed ascensori, purché si abbia l’accortezza di dotarsi di guinzaglio, museruola e sacchetti/paletta per rimuovere eventuali deiezioni. Anche in questo caso, qualora siano presenti cartelli di divieto, magari affissi prima dell’entrata in vigore della legge sopraindicata, sono ora privi di validità.
Occorre fare una distinzione. Per animali domestici si intendono:
- cani
- gatti
- pesci da aquario
- uccellini da gabbia
- criceti
È altresì consentito il possesso di rettili acquistati presso rivenditori autorizzati che dispongono della certificazione richiesta dalla legge e non costituiscono un pericolo per la salute. Qualora si sia in possesso di un’autorizzazione sanitaria e di un certificato che ne attesti la legale provenienza, è possibile detenere presso la propria abitazione tartarughe, iguane e serpenti.
Animali domestici vietati
La legge 150/1992 vieta, invece, la detenzione di animali ritenuti pericolosi, come mammiferi, rettili e volatili selvatici che possano rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica. Ci si riferisce, a titolo esemplificativo, a:
- serpenti selvatici
- scimmie
- lupi
- istrici
- lemuri
- lontre
- tassi
- ratti
Questi sono animali che, con la loro azione diretta, possono potenzialmente arrecare danni invalidanti o letali per l’uomo o che, qualora non venissero sottoposti a regolari controlli sanitari, potrebbero potenzialmente trasmettere malattie infettive. Per detenere tali specie è necessario disporre di una certificazione CITES rilasciata dal Corpo Forestale dello Stato. La violazione della legge 150/1992 comporta l’arresto o l’ammenda.
Qualora si disponga di spazi idonei, come un giardino di adeguate dimensioni, la legge non vieta di detenere a scopo ornamentale caprioli, cervi, daini, volpi e cinghiali.
